Obbligo pubblicità aiuti di stato

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ A CARICO DELLE IMPRESE CHE HANNO OTTENUTO AIUTI DI STATO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge n 124/2017 (Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza) , articolo 1, commi da 125 a 129, ha introdotto misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.
Il Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58), all’art. 35 è intervenuto in merito a questo adempimento.

DOVE DARE EVIDENZA DELLE EROGAZIONI CONSEGUITE E RELATIVI TERMINI

Per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’obbligo di trasparenza va assolto entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’esercizio finanziario precedente, sui siti internet aziendali o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. In questo caso la prima applicazione della norma dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Secondo quanto indicato a livello ministeriale, le micro imprese chein via facoltativa decidano di redigere la nota integrativa, avranno oneri superiori a quelli di maggiore dimensione, nella misura in cui alle stesse non basta indicare in nota integrativa le erogazioni percepite, bensì occorre fare menzione di tale pubblicazione sul sito o portale digitale, «mediante rinvio al documento completo o, eventualmente, mediante pubblicazione, anche per estratto, della nota integrativa stessa».

Il Decreto Crescita ha chiarito che l’obbligo di trasparenza riguarda solo sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente “dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Pertanto, l’obbligo coinvolge gli aiuti di Stato, ossia incentivi connotati da selettività; non sono, invece, soggetti alla disciplina ad oggetto, trattandosi di misure generali, ad esempio, ilcredito d’imposta R&S, credito d’imposta Formazione 4.0, il superammortamento e l’iperammortamento.

Come rilevato da Assonime e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, intervenuti sul tema il 6 maggio 2019, con un documento unitario a commento, il riferimento alle somme “effettivamente erogate” “indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito”.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa (o entro il 30 giugno di ogni anno sui siti internet, per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata) non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese, a condizione che venga dichiarata, dall’impresa ricevente, l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Si riporta qui di seguito il link al Registro nazionale degli aiuti di Stato ove ogni impresa può verificare la propria posizione e, qualora l’aiuto sia contenuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, farvi rinvio: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato può non riportare tutti gli aiuti a cui l’impresa ha avuto accesso. Vi sono, infatti, aiuti per i quali la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato avviene in un momento successivo alla fruizione da parte dell’impresa beneficiaria. A norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, gli aiuti fiscali automatici sono registrati nel Registro Nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello dipresentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Per questa categoria di aiuti, la cui individuazione è rimessa alle imprese, occorre adempiere agli obblighi di trasparenza senza la possibilità di operare alcun rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

DOVE DARE EVIDENZA DELLE EROGAZIONI CONSEGUITE E RELATIVI TERMINI

Come esplicitato dal comma 125-ter dell’articolo 1 della legge 124/2017, come modificato dal Decreto Crescita, gli obblighi di trasparenza sussistono a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, ma solo “a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.”
Il Ministero ha recentemente indicato, di contro alla più diffusa lettura della norma, che non sussiste alcuna moratoria per le sanzioni. Il disallineamento temporale dell’impianto sanzionatorio rispetto alla vigenza dell’obbligo di trasparenza non comporterebbe, infatti, alcun esonero temporaneo dalla responsabilità. Secondo il Ministero le sanzioni verrebbero irrogate a partire dal 1° gennaio 2020, ma non solo con riferimento agli obblighi relativi alle erogazioni 2019 (come risultava), ma anche relativamente agli obblighi sulle erogazioni 2018.

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