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CREDITO D’ IMPOSTA per INVESTIMENTI PIANO TRANSIZIONE 5.0

By 30 Luglio, 2024 No Comments

CREDITO D’ IMPOSTA per INVESTIMENTI  PIANO TRANSIZIONE 5.0

NOTA MOLTO IMPORTANTE DA PARTE DI VZ CONSULTING SRL

  • Non sono ammessi investimenti per i quali prima del 01/01/2024 sia già stato sottoscritto un documento vincolante tra venditore ed acquirente (ad esempio accettazione dell’offerta da parte dell’acquirente e/o emissione della conferma d’ordine da parte del fornitore).

  • Non si tratta del sostituto del Credito d’Imposta 4.0. Infatti il Credito d’Imposta 4.0 è tuttora in vigore e lo sarà fino al 30/06/2026 (fatte salve ulteriori proroghe) e prevede un credito d’imposta del 20 % per i beni strumentali del 15 % per i beni immateriali.

  • Vista la definizione di “processo produttivo” specificata nel decreto attuativo, non è quasi mai possibile effettuare il confronto energetico soltanto tra il macchinario da sostituire ed il nuovo macchinario.

  • Mentre il 4.0 era ed è una caratteristica intrinseca di un macchinario, il 5.0 non lo è ; pertanto, un macchinario inserito in uno specifico processo produttivo può essere o meno agevolabile col 5.0 in base al grado di efficientamento energetico del processo produttivo in cui si inserisce il macchinario.

  • Visti i 2 punti precedenti, nessun costruttore di macchinari competente ed in buona fede, può dichiarare che il suo è un macchinario 5.0 (lo poteva e lo può invece fare col 4.0 se forniva anche il software 4.0).

  • Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0 e nemmeno con il credito d’imposta per investimenti nella ZES. Questo comporta che, sul medesimo investimento, non è possibile usufruire del 4.0 e poi presentare la pratica per il 5.0 (è invece possibile passare al 5.0 al 4.0 nel caso non si verifichino tutte le condizioni per il 5.0).

  • Non si tratta di un incentivo completamente automatico, come era ed è invece ancora il 4.0, ma bensì di un incentivo per il quale sono stati stanziati circa 13 miliardi di euro. Pertanto, occorre caricare la documentazione necessaria su un apposito portale del GSE, al quale sarà possibile accedere fino ad esaurimento dei fondi. Questa agevolazione è più simile ad un bando, in quanto si deve attendere la risposta del GSE prima di poter usufruire del Credito d’Imposta.

  • È obbligatorio effettuare un investimento trainante in beni materiali e/o immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che consenta di raggiungere il risparmio energetico, e poi si può aggiungere un investimento trainato in impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili.

  • Non sono ammessi investimenti solamente attinenti ad impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili (esempio impianto fotovoltaico) o solamente attinenti al risparmio energetico (esempio impianto illuminazione a led).

  • I pannelli fotovoltaici devono avere determinate caratteristiche , tra cui l’obbligatorietà di essere prodotti in Unione Europea e devono essere conformi a normative tecniche stringenti. Inoltre il loro costo massimo è imposto dal decreto attuativo (vedasi ultima pagina della presente scheda informativa).

  • Gli impianti fotovoltaici sono agevolabili solo se sono dimensionati per soddisfare non più del 105 % del fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva dell’impresa richiedente il credito d’imposta.

  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, è obbligatorio mantenere il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione; in caso contrario occorre rendere, con interessi e sanzioni, tutto il credito d’imposta.

  • tra i vari documenti, sono necessarie anche almeno 2 diagnosi energetiche ; visto però il punto precedente è altamente consigliato che siano 7 le diagnosi energiche (1 ante intervento + 1 post intervento + 5 per ogni anno successivo al completamento del progetto)

  • le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge (articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024). Attenzione però che, come sopra spiegato, un fornitore non può scrivere che si tratta di un bene 5.0 (al limite può scrivere che il cliente intende usufruire del 5.0 ai sensi de articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024).

  • I costi per una pratica 5.0 sono molto superiori rispetto ad una pratica 4.0 (basti pensare che il primo requisito del 5.0 è che ci sia almeno un bene 4.0, a cui fanno sommati i costi per la gestione della pratica, le diagnosi energetiche e la certificazione contabile).

Normativa :

Articolo 38 del Decreto Legge PNRR 19-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, più il futuro decreto attuativo la cui pubblicazione è prevista entro il 2 aprile 2024.

Fondi stanziati :

Circa 13 miliardi di euro, di cui circa 6,5 per il 2024 e circa 6,5 per il 2025.
In particolare, sia per il 2024 che 2025, i 6,5 miliardi di euro sono distribuiti in questo modo:
• Circa 3,9 miliardi per i beni strumentali
• Circa 2 miliardi per autoconsumo e autoproduzione
• Cira 0,6 miliardi per la formazione
Si noti che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni Questo è stato pensato verosimilmente per impedire l’esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

Definizioni molto importanti:

“consumi energetici”: energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio tramite i coefficienti di conversione definiti dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014;

“risparmio energetico” ovvero “riduzione dei consumi energetici”: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in Tonnellate Equivalenti Petrolio – TEP), dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 del presente decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento;

“struttura produttiva”: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;

“processo produttivo”: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore- che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);

“scenario controfattuale”: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato

“punto di prelievo (POD)”: codice alfanumerico che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale;

Beneficiari :

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esclusioni:

Il credito d’imposta NON spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Arco temporale investimenti ammessi :

Nuovi investimenti avviati dal 01/01/2024 e completati entro il 31/12/2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:
• nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
• nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
• nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo,

Beni STRUMENTALI E/O BENE IMMATERIALE (investimento trainante):

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che sono interconnessi al sistema aziendale (cioè i BENI 4.0), a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO B (BENI IMMATERIALI):

L’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato integrato con anche l’inserimento delle 2 seguenti tipologie di software:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

IMPIANTI FONTI RINNOVABILI (investimento trainato) :

Se e solo se, tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, si ottiene la riduzione dei consumi energetici, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, è possibile richiedere il credito d’imposta anche per gli investimenti, , in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.
Gli impianti fotovoltaici devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva,
Gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione .

FORMAZIONE DEL PERSONALE (investimento trainato) :

Se e solo se, tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,si ottiene la riduzione dei consumi energetici, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, è possibile richiedere il credito d’imposta anche per le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

AGEVOLAZIONE CREDITO DI IMPOSTA 5.0 :

L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.
Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

REQUISITI :

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.

OPERATIVITÀ :

• per l’accesso al beneficio, al fine non superare le risorse disponibili, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione energetica ante intervento
• Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato
• Nel caso di indisponibilità delle risorse la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
• A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 (beni allegato A e/o B) sia degli investimenti di cui all’articolo 7 (impianti fonti rinnovabili).
• Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo.
• A seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione energetica post intervento
• Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le sono richieste

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE:

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con successivo decreto che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
• a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ;
• b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
• gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
• le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
• gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali eD i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

PERIZIA O AUTOCERTIFICAZIONE 4.0

Valgono le stesse regole del 4.0.

RECAPTURE:

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

ADEMPIMENTI :
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge (articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

DECRETO ATTUATIVO, la cui pubblicazione è prevista entro il 2 aprile 2024:

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

CUMULABILITA’

• Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.
• Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
• al verificarsi di una delle cause previste dall’articolo 12, comma 9, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 3, del presente decreto.

 OSSERVAZIONI DA PARTE DI VZ CONSULTING SRL COSA MANCA AFFINCHE’ LA PROCEDURA SIA OPERATIVA

• pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo
• pubblicazione linee guida
• pubblicazioni esempi pratici
• attivazione del portale GSE

LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE PER I BENI MATERIALI NUOVI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO D’IMPRESA FINALIZZATI ALL’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL’AUTOCONSUMO

 

30 luglio 2024

VZ Consulting SRL

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