Credito d’imposta per Formazione 4.0
svolta nell’esercizio 2022
Soggetti Beneficiari : Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).
Finalità :
Con la Legge di Bilancio 2021 è stata disposta la proroga e l’estensione fino all’esercizio 2022 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Transizione 4.0».
Tipologia di spese ammissibili :
Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2022.
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Transizione 4.0”.
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie (il piano formativo può contemplare una o più tematiche tra quelle elencate):
• big data e analisi dei dati;
• cloud e fog computing;
• cyber security;
• sistemi cyber-fisici;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo macchina;
• manifattura additiva;
• internet delle cose e delle macchine;
• integrazione digitale dei processi aziendali.
Formazione online: Il credito d’imposta può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online con metodologie di controllo dell’effettiva partecipazione del personale dipendente alle attività medesime. La struttura dei corsi deve caratterizzarsi quindi per la sua interattività, prevedendo specifici momenti di verifica a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente.
Formazione esclusa:
Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Entità del Credito d’Imposta :
Oltre alla proroga sono stata apportate delle modifiche all’agevolazione. La misura del credito d’imposta è differenziata in base alle dimensioni dell’impresa:
- Per corsi iniziati prima del 17/05/2022 (indipendentemente dal fatto che soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50)
- per le piccole imprese 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro
- per le medie imprese 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
- per le grandi imprese 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
- Per corsi iniziati dopo il 17/05/2022 (che non soddisfano le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50)
- per le piccole imprese 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro
- per le medie imprese 35 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
- per le grandi imprese 30 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
- Per corsi iniziati dopo il 17/05/2022 (che soddisfano le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50)
- per le piccole imprese 70% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro
- per le medie imprese 50 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
- per le grandi imprese 30 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Spese ammissibili :
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore di formazione. Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede
- spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
- spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- costi di esercizio relativi a formatori direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
ESEMPIO:
Si supponga che nel mese di marzo 2022 una piccola impresa abbia realizzato un’attività formativa agevolabile, alla quale parteciperanno 2 dipendenti in qualità di allievi ed 1 dipendente in qualità di docente interno.
Per determinare il credito di imposta spettante deve essere innanzitutto determinato il costo aziendale dei 3 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili: ipotizzando che tale costo sia pari a 10.000 euro,
Ipotizziamo inoltre che l’impresa sostenga spese generali indirette per 2.000 euro e 200 euro per materiali e forniture.
Le spese totali ammissibili sono quindi di 12.200 euro, cui corrisponde un credito di imposta spettante che sarà pari al 50 %, quindi 6.100 euro.
Docente :
Il docente (o i docenti) può essere interno o esterno all’impresa che intende usufruire del Credito d’Imposta.
- docente interno: il docente può essere un amministratore e/o un dipendente aziendale che abbia un Curriculum Vitae tale da giustificare le sue competenze in merito agli argomenti trattati nei corsi.
- docente esterno: nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili al credito d’imposta le attività formative commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa,
- a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate,
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
- Istituti tecnici superiori.
Obblighi documentali:
- predisposizione e conservazione di un Piano Formativo che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione.
- monitorare lo svolgimento dei corsi e tenere il registro delle presenze firmato dai partecipanti al corso (o ai corsi).
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.
- le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
- nel caso di corsi svolti con docente esterno sono necessarie la condivisione, l’approvazione del piano formativo e la validazione del docente da parte di soggetti accreditati (VZ CONSULTING SRL collabora con enti accreditati).
Certificazione dei costi:
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.
Utilizzo del Credito d’Imposta :
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili (presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).
Cumulabilità :
ll credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (pari al 50% delle spese ammissibili nella generalità dei casi).