CREDITO D’IMPOSTA per BENI MATERIALI ed IMMATERIALI
Verona, 08/01/2021
Normativa : Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, più brevemente denominata “Legge di bilancio 2021”, che contiene anche le agevolazioni relative ad investimenti in beni strumentali nuovi e/o immateriali nuovi, valide retroattivamente per investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020.
Beni agevolabili (il valore del Credito d’Imposta varia a seconda che si tratti di beni ordinari o beni 4.0) :
Sono agevolabili gli investimenti in beni :
-
materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa
-
immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa
Beni non agevolabili :
NON sono agevolabili:
-
autovetture ed autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto,
-
beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ad aliquote inferiori al 6,5%;
-
fabbricati e costruzioni, beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti
Credito d’imposta “NON 4.0” :
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali NON 4.0, quindi diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11/12/2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 % del costo.
Credito d’Imposta “Piano Nazionale Transizione 4.0” :
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto :
-
nella misura del 50 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
-
nella misura del 30 % del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
-
nella misura del 10 % del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali (software) aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Modalità di utilizzo del Credito d’Imposta : Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24 con le seguenti modalità :
-
per investimenti in beni ordinari NON 4.0, effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021 e per le imprese con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro , il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica quota annuale.
-
per investimenti in beni ordinari NON 4.0 il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
-
per investimenti in beni 4.0 Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ; nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni ordinari NON 4.0.
Obblighi documentali del Credito d’Imposta Piano Nazionale Transizione 4.0 : Se il costo di acquisizione del bene è superiore a 300 mila Euro, è obbligatoria una PERIZIA ASSEVERATA rilasciata da un ingegnere o perito iscritto all’albo che non sia dipendente dell’impresa che acquista il bene e nemmeno del fornitore del bene. Nei casi in cui il costo di acquisizione di ogni bene sia inferiore a 300 mila Euro la PERIZIA ASSEVERATA non è obbligatoria ma può essere comunque redatta in alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, sgravando e tutelando quindi il legale rappresentante stesso della responsabilità di certificare che il bene sia o meno tra quelli ammissibili a Transizione 4.0. In ogni modo, come indicato nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate, la certificazione del legale rappresentate , come la Perizia, deve essere correlata, anche per investimenti di importo inferiore a 300 mila euro, di una ANALISI TECNICA molto dettagliata contenente diverse informazioni atte a giustificare la motivazione per cui il bene è ammissibile al Credito d’Imposta 4.0.
La normativa prevede che :
– venga inviata al Ministero dello Sviluppo una comunicazione relativa al fatto che si intende usufruire del Credito d’Imposta, Con apposito decreto saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
– le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla normativa di riferimento
Il Ns. Studio, nella persona del Dott. Ing. Valerio Zanoni, è abilitato ed è in grado di predisporre sia la Perizia Tecnica che l’Analisi Tecnica , mettendo a disposizione le proprie competenze professionali, grazie alle quali abbiamo già gestito con successo centinaia di pratiche di finanza agevolata e decine di pratiche per beni strumentali 4.0 su tutto il territorio nazionale.