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CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

By 14 Luglio, 2020 No Comments

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Verona , 13/07/2020

 

Nella giornata di venerdì, 10 luglio, sono stati pubblicati, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate:

  • il provvedimento prot. n. 259854/2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché i modelli e le istruzioni per usufruire dei due crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio (ovvero il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e il credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro),

  • la circolare AdE 20/E/2020, la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito ai due richiamati crediti d’imposta.

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, lo si ricorda, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo del credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La circolare AdE 20/E/2020 ha quindi precisato che danno diritto al credito d’imposta in esame anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso. Il credito d’imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, dagli studi odontoiatri, dai centri estetici, ecc., per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiari, in quanto già in possesso di specifiche competenze. In questo caso, al fine di poter correttamente determinare l’ammontare della spesa agevolabile, è possibile redigere fogli di lavoro interni all’azienda e moltiplicare, dunque, le ore di lavoro impiegate nella sanificazione per il costo orario di lavoro del dipendente, aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti utilizzati. In ogni caso, il risultato dovrà essere congruo rispetto al costo di mercato di interventi similari.

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame, il provvedimento prot. n. 259854/2020 richiede l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere.

Per l’invio della comunicazione sono previsti tempi brevissimi: dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.

In alternativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

Tratto da:

https://www.ecnews.it/credito-dimposta-sanificazione-entro-il-7-settembre-linvio-della-comunicazione/?utm_source=20200713&utm_medium=email&utm_campaign=NLEcNews

 

 

13 luglio 2020

VZ Consulting SRL

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