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Credito d’imposta per Formazione 4.0 svolta nel 2020

By 13 Luglio, 2020 No Comments

Credito d’imposta per Formazione 4.0 svolta nel 2020

Prorogato e Modificato con la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020)

 

Verona , 11/07/2020

 

Soggetti Beneficiari : tutte le imprese con sede operativa in Italia.

 

Finalità: Con la Legge di Bilancio 2020 è stata disposta la proroga per il 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0 ».

 

Tipologia di spese ammissibili : Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi esercizio 2020).

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

– big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security;

– simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;

– robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

 

Ambiti di applicazione: Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti (per il dettaglio delle voci vedasi l’Allegato A alla Legge di Bilancio 2018): vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

 

Formazione online: Il credito d’imposta può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online con metodologie di controllo dell’effettiva partecipazione del personale dipendente alle attività medesime. La struttura dei corsi deve caratterizzarsi quindi per la sua interattività, prevedendo specifici momenti di verifica a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente.

 

Formazione esclusa: Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale/operativa, a Università o strutture ad esse collegate, a Istituti tecnici superiori, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

 

Entità del Credito d’Imposta : Oltre alla proroga sono stata apportate delle modifiche all’agevolazione.  La misura del credito d’imposta è differenziata in base alle dimensioni dell’impresa:

  • per le piccole imprese 50 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

  • per le medie imprese  40 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

  • per le grandi imprese  30 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

ESEMPIO:

Si supponga che nel mese di marzo 2020 una piccola impresa abbia realizzato un’attività formativa agevolabile, alla quale partecipino 2 dipendenti.

Per determinare il credito di imposta spettante deve essere innanzitutto determinato il costo aziendale dei 2 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili.

Ipotizzando che tale costo sia pari a 10.000 euro, il credito di imposta spettante sarà pari a 5.000 euro.

 

Obblighi documentali:

  • predisposizione e conservazione di un Piano Formativo che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione.

  • monitorare lo svolgimento dei corsi e tenere il registro delle presenze firmato dai partecipanti al corso (o ai corsi).

  • avere e conservare la documentazione contabile certificata prevista dalla normativa di riferimento.

Con le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2020,  i progetti formativi non necessitano dell’approvazione da parte di enti preposti delle associazioni di categoria (ConfIndustria, ConfApi, ConfCommercio, ConfArtigianato, ecc)

 

Certificazione dei costi: Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).

Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.

Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

 

Utilizzo del Credito d’Imposta : Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili (presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

 

Cumulabilità

ll credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (pari al 50% delle spese ammissibili nella generalità dei casi).

 

Il Ns. Studio è in  grado di assisterVi per consentirVi di beneficiare del credito di imposta, mettendo a disposizione le Ns. competenze professionali, grazie alle quali abbiamo già gestito con successo centinaia di piani formativi finanziati su tutto il territorio nazionale.

 

 

11 luglio 2020

VZ Consulting SRL

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