Innalzamento Plafond “de Minimis” e Credito d’Imposta per le spese di sanificazione
INNALZAMENTO PLAFOND DE MINIMIS:
Con la comunicazione della Commissione Europea del 3 aprile scorso “Modifica del quadro temporaneo per le misure degli Aiuti di Stato” anche in Italia sta per entrare in vigore fino alla fine del 2020 , a seguito dei provvedimenti economici attuati per contrasto all’ epidemia Covid-19, un forte ampliamento del plafond De minimis.
In particolare ogni impresa o gruppo di imprese collegate avrà a disposizione un tetto di 800.000 € di contributi pubblici su base triennale anziché 200.000 € , come era previsto fino all’inizio di aprile.
ESTESO IL CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
ll testo del “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, contiene unampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
L’operatività dell’incentivo è attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia)
Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d’imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.
La modifica apportata consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibiliall’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
L’ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo è coerente con la ratio legis, finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:
- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Sull’ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.
Restano confermate le altre caratteristiche del credito d’imposta in esame.
Quanto all’ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Risulta confermata anche l’entità del credito d’imposta:
- in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
- fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le caratteristiche del novellato credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: