CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ di Ricerca & Sviluppo e/o Innovazione Tecnologica e/o Design
Introdotto con la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)
Soggetti Beneficiari: Con la Legge di Bilancio 2020 sono state apportate delle rilevanti modifiche alla normativa relativa al Credito d’Imposta per R&S ed Innovazione ma saranno da applicare in sede di stesura del bilancio 2020, quindi nel 2021. Per le attività di R&S svolte nel 2019 vale invece il Credito d’Imposta versione legge di Bilancio 2019.
Con la Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto, per gli anni 2020 e 2021, un credito d’imposta relativo agli investimenti in:
- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative
La misura del credito d’imposta è pari:
- al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
- al 6% per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi osostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimociascuno di 1,5 milioni di euro;
- al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi diproduzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi (i costi per l’attestazione sono ammissibili ai fini del credito d‘imposta fino a un massimo di 5 mila euro).
Si precisa che si tratta di un credito d’imposta e come tale è usufruibile sul modello f24 in compensazione con qualsiasi tributo, quindi a prescindere dal reddito aziendale.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.