CREDITO D’IMPOSTA MACCHINARI ( ex super ed iper ammortamento)
Introdotto con la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)
Premessa: Con la Legge di Bilancio 2020 il cosiddetto “Iper Ammortamento” è stato abrogato e sostituito dal “Credito d’Imposta industria 4.0” ma è usufruibile solo dalle imprese che entro i 31-12-2019 NON hanno pagato un acconto di almeno il 20 % del costo complessivo; per le imprese che invece lo hanno pagato vale la precedente normativa del cosiddetto “Iper Ammortamento” (si rimanda alla specifica scheda informativa).
È stato introdotto un nuovo credito d’imposta in sostituzione del super ammortamento e dell’ iper ammortamento (industria 4.0).
In particolare è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che:
- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro ladata del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti in beni:
– materiali nuovi;
– strumentali all’esercizio d’impresa;
ad eccezione:
-
- degli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
- veicoli adibiti ad uso pubblico per cui è prevista la deducibilità parziale;
- dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamentoad aliquote inferiori al 6,5%;
Credito d’imposta “NON 4.0” (ex super ammortamento) : Il credito d’imposta spetta nella misura del 6 % del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Credito d’Imposta “Industria 4.0” (ex iper ammortamento) : Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0 (ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 40 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 20 % per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
- in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
- a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L.232/2016.Come usufruire del Credito d’Imposta “Industria 4.0” (ex iper ammortamento):
Se il costo di acquisizione del bene è superiore a 300 mila Euro, è obbligatoria una PERIZIA TECNICA rilasciata da un ingegnere o perito iscritto all’albo che non sia dipendente dell’impresa che acquista il bene e nemmeno del fornitore del bene. Nei casi in cui il costo di acquisizione di ogni bene sia inferiore a 300 mila Euro la PERIZIA TECNICA non è obbligatoria ma può essere comunque redatta in alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, sgravando e tutelando quindi il legale rappresentante stesso della responsabilità di autocertificare che il bene sia o meno tra quelli ammissibili ad Industria 4.0. In ogni modo, come indicato nella Circolare 4/e del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’autocertificazione, come la Perizia, deve essere correlata, anche per investimenti di importo inferiore a 300 mila euro, di una ANALISI TECNICA molto dettagliata contenente diverse informazioni atte a giustificare la motivazione per cui il bene è ammissibile al cosiddetto Iper Ammortamento.
La normativa prevede che :
– debba essere inviata al Ministero dello Sviluppo una comunicazione relativa al fatto che si intende usufruire di questo Credito d’Imposta
– sulle fatture sia riportata una apposita dicitura (non ancora nota)
– le causali dei bonifici riportino una apposita dicitura (non ancora nota)
PER ULTERIORI DETTAGLI OCCORRE ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI.
Il Ns. Studio, nella persona del Dott. Ing. Valerio Zanoni, è abilitato ed è in grado di predisporre sia la Perizia Tecnica che l’Analisi Tecnica , mettendo a disposizione le proprie competenze professionali, grazie alle quali abbiamo già gestito con successo centinaia di pratiche di finanza agevolata e decine di pratiche iper-ammortamento su tutto il territorio nazionale.